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Norme Contrattuali

NORME CONTRATTUALI

PREMESSO:
a) Che il CONCEDENTE è Proprietario del Veicolo di cui al punto A del Contratto di Gestione.
b) Che il CONCEDENTE intende affidare in gestione al GESTORE, che intende accettare, il Veicolo di cui al punto A del Contratto di Gestione.

Tutto ciò premesso si pongono le seguenti:

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1) PREMESSE: Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale   del presente contratto.

2) OGGETTO: Il CONCEDENTE affida in gestione al GESTORE, il Veicolo di cui in premessa alla lettera a e b al Presente contratto.

3) DURATA DEL CONTRATTO: Il presente Contratto di Gestione avrà la durata di anni 1, (uno), con decorrenza dalla data del Contratto stesso ed è sottoposto alla norma del rinnovo con il tacito consenso, si intenderà, pertanto, automaticamente rinnovato di un anno in un anno, qualora non sopravvenga disdetta da parte del CONCEDENTE.

4) CANONE E SPESE: Il canone pattuito, (vedi Canoni di Gestione: B - 1), per la Gestione del Veicolo è da versare per intero alla firma del presente salvo pattuito diversamente. Le spese relative all’immatricolazione, eventuale revisione, trasporti andata e ritorno ed altro, nello Stato Membro desiderato, sono da considerarsi a parte e vanno addebitate al CONCEDENTE. Nel caso di rinnovo del presente con la formula del tacito consenso, il CONCEDENTE, dovrà versare il prossimo Canone Annuale, bollo e assicurazione al più tardi 4 settimane prima dello scadere dell’anno di Servizio. Eventuali aumenti che dovessero intercorrere nell’anno corrente di Gestione verranno immediatamente comunicate al CONCEDENTE.

5) OBBLIGHI DEL GESTORE: Il GESTORE si impegna e si obbliga a gestire il Veicolo in conformità delle leggi e delle disposizioni, anche locali, della pubblica amministrazione dello Stato Italiano e dello Stato Membro in cui è immatricolato il Veicolo.

6) OBBLIGHI DEL CONCEDENTE: Il CONCEDENTE si obbliga a tenere in ordine il Veicolo, a curarne la manutenzione ordinaria ivi compreso il tagliando, ingrassaggio, controllo dei lubrificanti, dell’olio dei freni, del liquido di raffreddamento, sostituzione gomme, sostituzione freni, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie e di quant’altro sia necessario alla tenuta in ordine del Veicolo. Di provvedere al pagamento di qualunque contravvenzione incorsa durante l’utilizzo dello stesso, in ogni caso il CONCEDENTE si assume la diretta responsabilità del Veicolo manlevando nel modo più ampio il GESTORE in relazione a qualunque evento dannoso derivante dall’uso proprio o improprio del Veicolo sia esso causato dal CONCEDENTE o da persone alle quali Egli concede l’utilizzo del Veicolo.

7) DIRITTO DI RECESSO: Ambedue le parti possono recedere dal Contratto di Gestione con le seguenti modalità: Il CONCEDENTE può recedere dal presente dandone comunicazione scritta con Raccomandata A.R., email o PEC senza obbligo alcuno di motivazioni con un preavviso di 15 giorni. In tal caso verrà riconosciuto allo stesso il diritto al rimborso dell’80% dei canoni assicurativi pagati è non goduti. Per il pagamento relativo al Bollo ed ai Canoni di Gestione non è riconosciuto alcun rimborso. Il GESTORE ha la facoltà di recedere dal presente nel caso vengano a mancare le condizioni di cui al Punto 4, 5 e 7 delle Condizioni Contrattuali. In ogni caso, salvo gravi motivazioni, il Recesso verrà comunicato con un anticipo di almeno 30 giorni. Il GESTORE può recedere dal Contratto di Gestione, senza alcun preavviso, nei casi in cui per il CONCEDENTE trattasi di Azienda simile a quella del GESTORE, ne porti tratti tali da farne dedurne una similitudine o offra servizi i quali comprendono Targhe Estere. E' fatta eccezione qualora quest'ultima si dichiari tale, ed abbia prova iscritta di benestare del GESTORE, in fase precontrattuale.

8) GARANZIA SULLA PROPRIETÀ: Il presente trattasi di Contratto di Gestione. Nel caso il CONCEDENTE ne facesse richiesta, Egli si potrà avvalere di qualsiasi tipo di garanzia ritenga più opportuna, che sia una procura a vendere, una ipoteca sul CDP o qualsiasi altra garanzia. Le spese saranno tutte a carico del Concedente. Al termine del Contratto di Gestione, i documenti saranno riconsegnati solo ed esclusivamente al CONCEDENTE, quale effettivo Proprietario del Veicolo o ad un suo delegato dopo aver adempiuto alle formalità di radiazione dal PRA estero tramite il nostro servizio, un’Agenzia o Persone di Sua  fiducia. Le spese sono sempre a carico del concedente. Il concedente oltre alla lettera di disdetta, dovrà esibire le ricevute dei pagamenti inerenti al canone annuale, bollo, assicurazione.

9) FORO COMPETENTE: Per qualsiasi contestazione, comunque dipendente da questo contratto o collegatesi con il medesimo ed anche in ipotesi di continenza o connessione di cause, ove il GESTORE sia convenuto, è esclusivamente competente il Foro della Sede Legale del GESTORE stesso. Le eventuali tratte, accettazioni di regolamenti, spedizioni con o senza deposito e qualsiasi altro atto compiuto dal GESTORE così come il luogo di consegna, non potranno operare deroga di questa clausola. Qualora nelle contestazioni il GESTORE sia attore, esso potrà ricorrere sia al Foro territoriale della propria sede, sia a quello del domicilio dell’Acquirente. 
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SEDE LEGALE
SOFIA  BG  Quartiere “Tolstoi”
Palazzo 51, Piano 11, Ufficio 64
C/I 202986056

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